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ART.1 – I Soci
Possono essere soci dell'AIAC tutti i tecnici
previsti dal Regolamento del Settore Tecnico che abbiano
conseguito l'abilitazione dal S.T. della FIGC a seguito
di corso regolare o altro motivo, purché ufficialmente
riconosciuti dalle Carte Federali, ancorché non più
iscritti all'albo e abbiano superato i 65 anni di età.
Possono altresì essere iscritti all’AIAC particolari
categorie di soci, come dall'art. 2 del presente R.O..
A ciascun socio verrà rilasciata
tessera annuale e sarà spedito il periodico
"L'ALLENATORE".
ART.2 – Categorie di soci e
loro attribuzioni
A) ORDINARI:
sono quelli indicati nell'Art.1 del
presente R.O..
Essi hanno diritto:
- a portare il distintivo sociale;
- a intervenire a convegni, raduni, e
assemblee, anche senza far parte delle rappresentanze
ufficiali;
- a frequentare le sedi provinciali,
regionali e nazionali dell'AIAC;
- a fruire di tutte le agevolazioni
che l'AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri
iscritti;
- a prendere visione di tutti i
documenti dell'Associazione ai vari livelli, salvo che
per quelli di cui il C.D., per motivi eccezionali e per
periodo limitato, abbia sospeso la pubblicazione;
- al voto, nei modi e nei termini
previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;
- a far parte delle rappresentanze
dei Gruppi e dell'Associazione;
- a essere nominati nelle Commissioni
in rappresentanza dell'AIAC;
- ad essere eletti alle Cariche
Sociali ai vari livelli.
Hanno inoltre i seguenti doveri:
- tenere condotta conforme alla
propria professione;
- rispettare lo Statuto, il R.O. e le
Norme Federali;
- astenersi dal compiere atti ed
esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono
ledere gli interessi morali e finanziari dell'AIAC od
ostacolarne l'azione;
- non promuovere azione legale per
pretese o presunti interessi verso l'AIAC e i soci per
fatti relativi a rapporti sociali, ma a tutelarli
davanti ai competenti organi dell'Associazione.
- pagamento per ogni anno della quota
sociale.
B) ONORARI
Sono costituiti da quei soci che
abbiano moralmente e socialmente operato per
l'affermazione dell’AIAC.
Vengono nominati dall'Assemblea su
proposta di singoli associati o Organi AIAC, ratificati
dal Consiglio Direttivo. Non hanno l'obbligo di versare
la quota annuale, fermi restando i rimanenti doveri e
diritti dei soci ordinari.
C) BENEMERITI
Sono costituiti da tutti coloro
(persone fisiche o Associazioni, Istituzioni o Enti) che
hanno fattivamente contribuito allo sviluppo dell'AIAC
nei modi più diversi, dall'interessamento all'aiuto
finanziario.
La nomina viene effettuata dal C.D.
di propria iniziativa o su proposta dei Gruppi
Regionali.
Verranno inseriti in albi speciali,
non avranno ne' l'obbligo di pagare la tessera annuale,
ne' diritti se non quello di portare il distintivo
sociale.
D) SOSTENITORI
Sono costituiti da tutti coloro che
intendono ricevere la rivista l’allenatore dietro
pagamento del rispettivo abbonamento annuale.
ART. 3 – Perdita della
qualifica di socio
Si perde la qualità' di socio nei
seguenti casi:
-
dimissioni;
-
mancato pagamento della quota annua;
-
espulsione ai sensi
dell'art. 4.C del
R.O.
-
sanzioni disciplinari superiori ad un
anno passate in giudicato a seguito di deliberazione
degli Organi AIAC preposti.
ART.4 – Sanzione
A carico dei soci possono essere
adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) censura;
b) sospensione a termine;
c) espulsione.
La censura viene applicata in caso di
mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari
e per comportamento non consono alle qualità' di
sportivo e di tecnico.
La sospensione a termine, che può'
andare da due mesi ad un anno, viene irrogata per gravi
atti di indisciplina interna.. La sanzione
dell'espulsione viene inflitta a seguito di condanna per
reato doloso, su decisione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di recidiva, si applica la
sanzione successiva più' severa.
ART. 5 – Competenza e norme
di procedura per le sanzioni
L'iniziativa per sottoporre i soci al
procedimento per l'irrogazione delle sanzioni compete a
ciascun socio e agli organi provinciali, regionali e
nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti
che possono portare a tali provvedimenti.
Competente a decidere, in prima
istanza, e' il Collegio dei Probiviri del Gruppo
Regionale a cui appartiene il socio da sottoporre a
procedimento disciplinare, salvo che il presente R.O.
non disponga diversamente per particolari materie e
fatti.
Il Collegio dei Probiviri nazionale
e' competente a discutere, in seconda istanza, sui
ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri
Regionale e, in prima e unica istanza, sulle questioni
riguardanti i componenti degli Organi nazionali e
regionali.
Il giudizio nei confronti dei
componenti il Collegio dei Probiviri Nazionale e' di
competenza del Consiglio Direttivo nazionale, in prima e
unica istanza.
I provvedimenti devono essere
adottati entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dei
fatti o dei ricorsi e portati a conoscenza
dell'interessato entro 15 giorni dalla pronunzia,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'interessato può ricorrere nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento, che deve essere fatta per
raccomandata A/R.
ART. 6 – Assemblea Generale
L’Assemblea generale è costituita dai
delegati eletti dall’Assemblea degli allenatori
professionisti e dai delegati dell’Assemblea dei
dilettanti,questi ultimi in ragione di uno ogni
centocinquanta iscritti alla data del 31 dicembre di
ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con
il minimo di uno per regione.
I delegati partecipanti dovranno
essere associati negli ultimi due anni ( nell’anno di
svolgimento dell’Assemblea ed in quello precedente ).
L'Assemblea generale si riunisce in
sessione ordinaria una volta all'anno. Può altresì
riunirsi in sessione straordinaria su decisione del
Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei
Conti, oppure su richiesta dei Gruppi Regionali che
rappresentino almeno due quinti degli associati
dilettanti o dell’Assemblea dei Professionisti:
La convocazione dell’Assemblea è
diramata ai delegati professionisti ed ai Gruppi
regionali da parte del Presidente dell’A.I.A.C ,almeno
30 giorni prima della data prevista.
Le assemblee sono presiedute da un
delegato nominato in apertura di seduta. Funge da
segretario quello dell’Associazione e, in caso di una
sua assenza o impedimento,un delegato nominato
dall’Assemblea sempre in apertura di seduta.
Per la validità dell’Assemblea
ordinaria e straordinaria,in prima convocazione,è
necessaria la presenza della maggioranza dei delegati
sia dilettanti che professionisti nominati dalle
rispettive assemblee..
Per la validità dell’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è necessaria la
presenza di almeno 2/3 dei delegati sia dilettanti che
professionisti.
In seconda convocazione l’Assemblea
generale,sia ordinaria che straordinaria,è validamente
costituita qualunque sia il numero dei delegati
presenti.
Tutte le deliberazioni assembleari
sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha
diritto ad un voto.
I delegati della categoria
professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli
complessivamente espressi dai dilettanti. Il quorum
spettante ad ogni delegato professionista sarà
determinato dalla Commissione verifica poteri prima di
ogni Assemblea.
Le decisioni riguardanti le modifiche
allo Statuto dovranno essere approvate con la
maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avverranno a scrutinio
segreto salvo che sia diversamente previsto dal presente
Statuto o che l’Assemblea,a maggioranza assoluta, non
stabilisca una forma diversa di votazione,fatta
eccezione per quelle relative all’elezione degli organi
sociali.
All’inizio di seduta,con la forma di
votazione prevista al precedete comma ,l’Assemblea
nominerà una Commissione per la verifica dei poteri,la
quale provvederà alla verifica dei delegati presenti,al
controllo delle candidature ed a tutte le operazioni
elettorali necessarie. Non potranno far parte della
Commissione gli allenatori che siano iscritti negli
elenchi dei candidati.
L’Assemblea generale delibera su
tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o
che non siano specificatamente attribuiti ad altri
Organi del presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in
particolare su:
a) l’esame della gestione sociale
b) l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo
c) l’elezione degli Organi
dell’Associazione ogni 4 anni
d) la modifica dello Statuto
ART. 7 – Assemblea degli
Allenatori Professionisti
L'Assemblea degli allenatori
professionisti è costituita da tutti gli allenatori di
1^ e 2^ categoria e D.T. che risultano iscritti
all'A.I.A.C.
alla data di svolgimento
dell’Assemblea.
L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno in via ordinaria.
Può riunirsi in sessione
straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno due quinti degli associati
professionisti.
All'Assemblea
partecipa di
diritto il Consiglio Direttivo Nazionale.
La convocazione dell’assemblea è
diramata agli allenatori professionisti dal Presidente
dell’AIAC almeno trenta giorni prima della data di
svolgimento dell’Assemblea.
La sola ed esclusiva comunicazione
ufficiale di svolgimento dell’Assemblea è rappresentata
da quella pubblicata sul sito internet
dell’Associazione.
Come previsto dalle norme statutarie
possono partecipare all’Assemblea tutti gli allenatori
iscritti all’AIAC prima della proclamazione dell’inizio
ufficiale dell’Assemblea.
Gli allenatori associati solamente
nell’anno di svolgimento dell’assemblea avranno diritto
all’elettorato attivo.
Gli allenatori che risulteranno
associati contemporaneamente nell’anno precedente
l’assemblea e nell’anno di svolgimento avranno diritto
all’elettorato attivo e passivo.
Ad ogni buon conto a tutti gli
associati che risulteranno iscritti alla data di
diramazione della convocazione dell’Assemblea sarà
inviata ulteriore lettera personale con richiamo alla
convocazione ufficiale pubblicata nel sito.
Per la validità dell'Assemblea
ordinaria, in prima convocazione è necessaria la
presenza della maggioranza degli allenatori iscritti.
Per la validità dell'Assemblea
straordinaria, in prima convocazione è necessaria la
presenza di almeno un quinto degli allenatori
professionisti iscritti.
In seconda convocazione, l'Assemblea
sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero degli allenatori presenti.
Per l’elezione dei delegati
all’Assemblea generale ciascun allenatore presente potrà
esprimere preferenze pari ai due terzi dei delegati da
eleggere: un massimo di quattro per la elezione dei
consiglieri; una preferenza per l’elezione del
vice-presidente;una preferenza per la designazione del
Presidente Nazionale; due preferenze per la designazione
dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Le votazioni avverranno con le stesse
modalità dell'Assemblea generale.
Per quant'altro non previsto si
applicano le norme relative all'Assemblea generale.
ART. 8 – Assemblea elettiva
degli Allenatori Dilettanti
L'Assemblea degli allenatori
dilettanti è costituita dai delegati eletti da ciascun
Gruppo regionale in ragione di uno ogni cento iscritti o
frazione superiore a cinquanta con il minimo di uno per
regione.
Per il computo degli iscritti di cui
al comma precedente farà la media degli iscritti al 31
dicembre dei quattro anni precedenti.
Nel caso in cui l’Assemblea degli
allenatori dilettanti non abbia carattere elettivo, la
stessa è costituita dai presidenti regionali. In caso di
votazione il voto espresso a ciascun presidente
regionale viene considerato in relazione al numero degli
iscritti.
I Gruppi regionali non in regola con
i versamenti o il cui conto consuntivo non sia stato
approvato dal Consiglio Direttivo nazionale non possono
prendere parte alle assemblee fatto salvo il diritto di
partecipazione dei delegati risultati eletti secondo le
procedure previste dallo Statuto.
L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno in via ordinaria .
Può riunirsi in sessione
straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su
richiesta dei Gruppi regionali che rappresentino almeno
due quinti degli associati dilettanti.
All'Assemblea partecipa di diritto il
Consiglio Direttivo Nazionale.
La convocazione delle assemblee è
diramata, ai Gruppi regionali,dal Presidente dell'
A.I.A.C., su domanda del Vicepresidente della categoria
o di chi ha richiesto l'assemblea straordinaria, almeno
trenta giorni prima della data delle medesime, con
lettera raccomandata A.R. e Comunicato Ufficiale nel
sito internet
dell’Associazione nella quale dovranno essere precisati
il luogo, la data, l'ora dell'assemblea stessa o
l'ordine del giorno.
Per la validità dell'Assemblea sia
ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è
necessaria la presenza della maggioranza degli
allenatori aventi titolo.
In seconda convocazione, l'Assemblea
sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Ciascun delegato potrà esprimere
preferenze pari ai due terzi, con un massimo di quattro,
del numero dei candidati all'elezione di componente del
Consiglio direttivo: una preferenza per l’elezione del
vice Presidente una preferenza per la designazione
Presidente Nazionale dell’Associazione,due per la
designazione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei
Conti e dei Probiviri.
I delegati all'Assemblea generale
saranno designati sulla base degli elenchi presentati
dai Gruppi Regionali e con le modalità di cui all'art. 6
punto 1 dello Statuto.
Le votazioni avverranno a scrutinio
segreto.
Per quant'altro non previsto si
applicano le norme relative all'assemblea generale.
ART. 9 – I Delegati
I delegati dilettanti dell’Assemblea
di categoria sono eletti dalle Assemblee Regionali.
I delegati dilettanti per l’Assemblea
generale elettiva vengono eletti dall’Assemblea di
categoria.
I loro nominativi devono essere
comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni
prima dell'Assemblea con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o fax firmati dal Presidente del
Gruppo Regionale.
Ciascun G.R. dovrà eleggere anche
delegati supplenti, in numero massimo di quattro, al
fine di sostituire i delegati effettivi eventualmente
impediti a partecipare all'Assemblea.
Tale nomina dovrà avvenire ed essere
comunicata contestualmente a quella degli effettivi.
Potranno essere nominati delegati
coloro che alla data della nomina sono in regola con il
pagamento della quota sociale dell’anno in corso e del
precedente nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto
e non sono
incorsi in sanzioni disciplinari che ne limitino i
diritti.
Al fine del computo del numero dei
delegati spettanti a ciascun Gruppo regionale, le
iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria nazionale
non oltre il 31 dicembre mediante appositi elenchi e
contestualmente al versamento del saldo delle quote
relative alle eventuali iscrizioni effettuate.
Ai Gruppi Regionali verranno
riconosciuti un numero di iscritti indicativamente pari
a quello risultante dalle quote versate.
La segreteria provvederà' a redigere
un prospetto contenente il numero delle iscrizioni
valide per ciascun Gruppo Regionale alla data del 31
ottobre.
I delegati professionisti saranno
direttamente
eletti i dall’
assemblea di categoria. in un numero pari ad un
terzo dei
delegati dei dilettanti.
Potranno essere eletti coloro in
regola con la quota sociale dell’anno in corso e del
precedente nel rispetto dell’Art. 6 punto 1 dello
Statuto.
Ciascun delegato ha diritto ad un
voto, da esprimersi nei modi e nei termini previsti
dallo Statuto e dal R.O..
I delegati professionisti dovranno
essere scelti tenendo conto dell’appartenenza alla
categoria (1°- 2°) equamente rappresentati ( 50%).
ART. 10 – Candidati
Gli allenatori,dilettanti e
professionisti,candidati per l’elezione dei vari organi
sociali,dovranno essere iscritti all’AIAC nell’anno in
corso e nel precedente.
Per l’Assemblea degli allenatori
dilettanti, ciascun Gruppo Regionale dovrà far pervenire
alla Segreteria
Nazionale l’elenco dei
candidati a tutte le cariche,mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno portante all'esterno la dicitura
ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo fax, entro le ore 12 del
settimo giorno precedente a quello fissato per
l'Assemblea di categoria,.
Il mancato arrivo entro il termine
fissato dal comma 1 del presente articolo, rende nulla
la candidatura.
Le raccomandate pervenute dopo i
termini previsti non saranno neppure aperte e verranno
conservate agli atti dell'Assemblea con apposizione di
apposita dichiarazione da parte della Segreteria
Nazionale.
Per l’Assemblea degli allenatori
professionisti i candidati dovranno far pervenire le
loro candidature alla Segreteria Nazionale che le
trasmetterà alla Commissione verifica poteri per
accertane la regolarità.
Le candidature saranno accettate fino
al momento del pronunciamento della validità
dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica
Poteri
Per i candidati all'elezione dei
membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri dovranno essere indicati i requisiti previsti
dallo Statuto per i componenti dei suddetti Organi.
Per l’elezione del Presidente e dei
membri dei Collegi dei Revisori e dei Conti le
candidature da proporre all’Assemblea generale saranno
ufficializzate al termine delle Assemblee di categoria
che ne hanno effettuato la designazione.
Per le Assemblee di categoria che li
dovranno designare,le candidature dovranno pervenire con
le stesse modalità previste per i candidati da eleggere.
Delle candidature pervenute si
provvederà a redigere apposito elenco, da convalidare da
parte della Commissione Verifica Poteri, per essere
distribuito ai delegati.
La Segreteria Nazionale dovrà fornire
per ciascun candidato anche i dati relativi
all'anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e di nascita al
fine di stabilire il candidato risultante eletto in caso
di parità di voti.
Ciascun allenatore associato che ne
abbia i requisiti,potrà essere candidato per l’elezione
ad una sola carica sociale.Nel caso risulti candidato
per più cariche dovrà optare per una di queste prima
dell’Assemblea elettiva.
ART.11 – Organi delle
assemblee
Sono Organi dell'Assemblea :
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) la Commissione elettorale o
Verifica poteri ;
Il Presidente viene scelto, tra i
delegati, mediante votazione per alzata di mano con
appello nominale.
Compiti del Presidente di ogni
singola Assemblea sono::
- stabilire le modalità di
svolgimento dell'Assemblea qualora non siano previste
dallo Statuto o dal R.O. ;
- dirigere il dibattito, in
particolare, concedendo o togliendo la parola ai
partecipanti ;
- accertare la valida costituzione
dell'Assemblea;
- constatare l'esito delle votazioni
per alzata di mano con appello nominale o in altro modo
qualora non siano di competenza di altro Organo;
- dare lettura delle votazioni a
scrutinio segreto;
- chiarire le modalità con cui si
devono svolgere le votazioni.
Il Segretario è, di norma, il
Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o
impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le
stesse modalità del Presidente.
Il Segretario provvede alla redazione
del verbale e coadiuva il Presidente nelle operazioni
assembleari.
La Commissione Verifica dei Poteri e'
composta da tre membri nominati con votazione per alzata
di mano con appello nominale, scegliendoli tra i
nominativi proposti dai delegati prima della votazione.
Ciascun delegato potrà esprimere due
preferenze.
La Commissione, una volta riunita,
provvederà alla nomina, nel suo seno, del Presidente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controlla la validità degli
elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale
avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante
che le persone indicate sull'elenco risultano iscritte
all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6
dello Statuto.
b) accerta l'identità e la presenza
dei delegati indicati negli elenchi;
c) redige apposito elenco, su
stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei
delegati presenti, ai fini, anche e principalmente,
delle elezioni e delle votazioni;
d) redige verbale delle operazione
della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti
e lo presenta al Presidente dell'Assemblea affinché ne
venga data lettura;
e) accerta la regolarità delle
candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà
preventivamente certificare l'iscrizione all'A.I.A.C.
nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;
f) provvede a regolare le operazioni
di voto a scrutinio segreto;
g) effettua lo scrutinio delle
schede;
h) redige verbale delle operazioni di
cui ai punti (e),(f) e (g) e dei risultati delle
votazioni, trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea
per la successiva proclamazione.
ART. 12 – Convocazione delle
assemblee
La convocazione delle Assemblee e'
diramata dal Presidente ai sensi dell'Art. 6 punto 2
dello Statuto o
dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
qualora nonostante sollecito via sia inerzia da parte
del Presidente o quando il Collegio riscontri atti di
particolare gravità nella conduzione della Associazione.
Ai fini dell'inserimento nell'ordine
del giorno, le eventuali proposte di modifica dello
Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci
tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti
da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre
tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria
Nazionale ,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
,almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la
Segreteria Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già
stata convocata, procederà ad integrare l'ordine del
giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone
comunicazione con le stesse modalità della convocazione.
Unitamente all'ordine del giorno
verranno inviati, in copia, il bilancio preventivo e il
conto consuntivo.
ART. 13 – Svolgimento delle
assemblee
In apertura di seduta dell'Assemblea
verrà nominato il Presidente della stessa scegliendolo
tra i delegati presenti. Sempre in apertura di seduta
viene nominato il segretario dell'assemblea,
scegliendolo tra i delegati presenti qualora tale
funzione non possa essere svolta dal Segretario
dell'Associazione per assenza o impedimento.
Il Segretario provvederà a redigere
il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere, in
maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei
partecipanti qualora gli stessi non producano il testo
del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà
allegato al verbale costituendone parte integrante e
sostanziale.
All'inizio della seduta sarà
provveduto anche alla nomina della Commissione verifica
poteri.
La valida costituzione dell'Assemblea
dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal
Presidente prima dell'inizio del dibattito o, comunque,
della prima votazione, escluse quelle di nomina degli
Organi dell'Assemblea.
Qualora l'Assemblea funzioni in
seconda convocazione, il Presidente, in apertura di
seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal
Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità
della prima convocazione con l'indicazione del numero
dei presenti.
La seconda convocazione deve essere
prevista non meno di un'ora dopo la prima e nella stessa
località.
ART. 14 – Votazioni
Le votazioni nelle Assemblee
avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante
apposita scheda.
L'Assemblea su proposta del suo
presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a
maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata
di mano con appello nominale, che la votazione avvenga
con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto,
salvo che per l'elezione degli organi sociali che dovrà
avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità
previste specificatamente per ciascun Organo dallo
Statuto e dal R.O.
Le votazioni per la nomina degli
Organi assembleari avverranno invece, per alzata di
mano.
Le deliberazioni saranno adottate a
maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per
i quali e' stabilita una maggioranza diversa dallo
Statuto.
I Consiglieri e i componenti gli
altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni
che abbiano per oggetto il loro operato.
ART. 15 – Elezioni
Per le elezioni dovranno essere
predisposte schede separate per ciascuno degli Organi
sociali da eleggere.
Per l'elezione del Presidente la
scheda dovrà prevedere lo spazio per una sola
preferenza.
Nel caso che vi siano più candidati,
lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente
dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che,
qualora non sia stata raggiunta la maggioranza
richiesta, si possa procedere a successive votazioni
sino al raggiungimento di tale maggioranza.
La scheda per l'elezione dei membri
del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
dovrà contenere la dicitura “revisori dei conti” e
“probiviri” con sotto spazi pari al numero delle
preferenze da esprimere.
Risulteranno eletti membri effettivi
coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e
supplenti quelli che seguono immediatamente in
graduatoria.
Le schede, preferibilmente di colore
diverso a seconda dell'Organo a cui si riferiscono,
dovranno portare all'esterno la dicitura di tale Organo.
Le schede cosi' predisposte saranno
numerate e firmate da parte dei componenti la
Commissione Verifica dei poteri e consegnate ai delegati
man mano che si presentano per votare, dopo aver
provveduto alla identificazione e alla firma da parte
dell'interessato dell'apposito elenco predisposto.
Dopo che il delegato avrà votato, le
schede saranno immesse in urne diverse a seconda
dell'organo a cui si riferiscono.
Terminate le operazioni di voto, la
Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio
redigendone apposito verbale, dal quale dovranno
risultare, per ciascun organo da eleggere , il numero
dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle
nulle e dei voti riportati da ciascun candidato.
Tale verbale, firmato da tutti i
componenti la Commissione, sarà consegnato
immediatamente al Presidente dell'Assemblea per la
successiva proclamazione degli eletti.
ART. 16 – Controversie
Su ogni questione controversa circa
il diritto di partecipazione all'Assemblea, decide in
via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima
dell'inizio delle operazioni di voto per le elezioni
degli Organi sociali previste dall'ordine del giorno.
Avverso la validità dell'Assemblea è
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60
giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale
ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua
validità o degli atti in essa compiuti.
ART. 17 – Verbale delle
assemblee
Degli atti dell'Assemblea deve essere
redatto apposito verbale che deve contenere in maniera
precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni
adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla
registrazione su nastro degli atti assembleari. Il
nastro dovrà essere conservato per non meno di anni
cinque.
Il verbale, firmato dal presidente e
dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 del
presente Regolamento deve essere depositato in
segreteria entro trenta giorni dalla conclusione
dell'Assemblea.
I soci e i Gruppi regionali hanno
diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione,
insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la
segreteria o a richiederne una copia.
ART. 18 – Quote associative
Le quote associative per gli
allenatori professionisti e dilettanti, fissate ai sensi
dell'art.2
dello Statuto, sono
riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche
tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.
I Gruppi regionali, a loro volta,
verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di
iscrizione degli allenatori dilettanti o eventualmente
professionisti.
La segreteria nazionale a sua volta
provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei
medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle
che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento
diretto.
Tali versamenti sono subordinati alla
presentazione da parte dei Gruppi Regionali del
rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei
termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio
Direttivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al 31
ottobre di ciascun anno.
I G.R. dovranno completare il
versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro
tale data.
I Gruppi regionali che non avranno
provveduto, entro il termine soprafissato, al versamento
del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine
di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il
Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al
Collegio dei Probiviri.
Sono fatte salve le eventuali azioni
di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria che il
Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora
ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si
riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei
singoli.
I Gruppi regionali non in regola con
i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e
alle elezioni.
ART.19 – Consiglio Direttivo
Il C.D. e' convocato almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione dal
Presidente mediante raccomandata A/R o fax con
l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno, ora e
luogo della riunione.
In casi di estrema urgenza potrà
essere convocato anche telefonicamente.
Il C.D. può essere convocato anche su
richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.
Le eventuali comunicazioni del
Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti
delle varie problematiche, senza che vi sia necessita'
di discussione se non per maggiori precisazioni.
Oggetto di dibattito dovranno essere
le materie specificatamente indicate nell'ordine del
giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la
trattazione anche di altre materie.
Le varie ed eventuali dovranno essere
destinate a materie proposte "seduta stante" dai
componenti il C.D. perché non trattate in precedenti
riunioni o urgenti.
I componenti il C.D. ed i Presidenti
regionali possono chiedere l'inserimento all’O.d.G. di
materie da trattare.
Il C.D. delibera a maggioranza dei
presenti.
In caso di parità di voti il voto del
Presidente. Viene considerato doppio.
Della riunione del C.D. dovrà essere
redatto, da parte del segretario dell'AIAC apposito
verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre
materie trattate nonché, in maniera sintetica ma
completa, gli interventi dei vari membri o di altri
intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia
scritta degli stessi.
I Consiglieri nazionali preposti al
coordinamento dei G.R. di riferimento sono tenuti a
relazionare
nell’ambito di uno
degli incontri annuali previsti nel rispetto dell’art.
13 punto b dello Statuto.
ART. 20 – Sostituzione dei
Consiglieri
I membri del C.D. così come quelli
degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro
incarico per:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito di mancata
partecipazione non giustificata per tre volte
consecutive alle riunioni del previsto Organo.
c) vacanza per altro motivo;
d) perdita della qualità di socio.
In caso di cessazione si procederà
alla sua sostituzione,categoria per categoria,col primo
dei non eletti,come previsto dall’Art.12 ultimo comma
dello Statuto.
Qualora, a seguito di cessazioni,
come sopra indicate, in assenza di altri eletti in
graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in
occasione della prima assemblea , si procederà alla
nomina dei mancanti e alla formazione di nuova
graduatoria.
I sostituti rimarranno in carica fino
al compimento del quadriennio dei sostituiti.
Nel caso che, nel corso di un
esercizio, a seguito della impossibilita' di effettuare
sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il
numero dei consiglieri si riduca alla meta', l'intero
C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una
nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere
tenuta entro 60 giorni dal momento in cui e' venuto a
mancare il numero minimo previsto.
Il nuovo C.D., come sopra eletto,
rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto
normalmente.
ART. 21 – Bilancio preventivo
e conto consuntivo
Il C.D. predispone il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, in base alle
risultanze contabili, da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea.
L'esercizio finanziario inizia il 1
gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell'art.24
dello Statuto.
Il bilancio preventivo deve essere
corredato da una breve relazione in cui si giustifichino
le varie poste specie per quanto attiene eventuali
differenze con il precedente e con il conto consuntivo
sottoposto all'approvazione.
Il conto consuntivo, la cui
approvazione deve precedere quella del bilancio
preventivo, deve essere corredato da una illustrazione
dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello
stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale
dell'Associazione.
Entro sette giorni dall'approvazione
da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto
consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori
dei conti per la predisposizione dell'apposita relazione
da parte di tale Collegio.
ART. 22 – Il Segretario
Il Segretario dell'Associazione viene
nominato dal C.D. ed e' il principale e più vicino
collaboratore del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, che esercita anche le
funzioni di tesoriere, ha i seguenti compiti:
a) dà esecuzione alle deliberazioni
del C.D. e alle disposizioni del Presidente;
b) tiene aggiornato l'Albo generale
dei soci;
c) cura l'archivio e la
corrispondenza;
d) conserva gli atti contabili;
e)prepara il bilancio preventivo e il
conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del
C.D.;
f) aggiorna gli atti contabili;
g)cura i rapporti con i G.R.
accertando che vengano effettuati gli adempimenti
previsti;
h) esegue gli incassi e i pagamenti
con tutte le operazioni ad essi connesse sia per quanto
attiene l'ordinaria amministrazione sia per la
straordinaria, a seguito di apposite e circostanziate
deliberazioni del C.D..
i) tiene i rapporti con i soci;
l) custodisce somme e valori
dell'Associazione;
m) funge da segretario verbalizzante
del C.D. e dell'Assemblea;
n)compie tutti gli altri atti
demandatigli dal Presidente, dal C.D., dallo Statuto e
dal R.O..
ART. 23 – Il Collegio dei
Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti
controlla l'attività contabile dell'Associazione,
eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le
eventuali inosservanze di norme statutarie e
regolamentari.
Accerta la consistenza di cassa
almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e
provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e
contabile dell'Associazione.
Redige una relazione esprimendo il
proprio parere in merito al bilancio preventivo e al
conto consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.
A richiesta del C.D., i membri
effettivi parteciperanno alle riunioni del C.D., con
voto consultivo, quanto all'ordine del giorno siano
riportate questione di carattere contabile, finanziario
e patrimoniale.
Il Presidente del Collegio deve
convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di
particolare gravita ' lo richiedano o quella ordinaria,
nel caso che il Presidente nazionale , pur essendovi
tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda,
nonostante sollecito scritto.
Il più giovane di età dei membri se
non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da
segretario verbalizzante in occasione delle sedute del
Collegio stesso.
Il membro effettivo che, nel corso
dell'esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del
Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei
modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i
consiglieri.
ART. 24 – Ricusazione
Ciascun componente il Collegio dei
Probiviri ha l'obbligo di astenersi se:
a) ha interesse nella causa;
b) ha vincoli di parentela, amicizia
o professionali, con una delle parti;
c) ha inimicizia o rapporti di
credito e debito con una delle parti;
d) ha dato consiglio o espresso
pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi
ragione partecipandovi in maniera attiva;
e) in ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni di convenienza;
Nei casi in cui e' fatto obbligo al
componente di astenersi ciascuna delle parti può
proporre la ricusazione.
La ricusazione deve essere proposta
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7
giorni dalla data di presentazione del ricorso o
dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di
quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso
o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia
già iniziata la trattazione o la discussione.
La domanda deve contenere i motivi ed
i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente
dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al
presidente del collegio che dovrà sospendere ogni
decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non
sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte
del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il membro ricusato potrà dare
risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il
termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della
copia della domanda.
In questo come in tutti gli altri
casi in cui sia previsto l'invio dell'atto anche
all'altra parte, copia della ricevuta della raccomandata
spedita a quest'ultima deve essere inviato insieme
all'istanza. all'organo al quale ci si
rivolge.
Il C.D., entro 20 giorni dalla data
di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa
con decisione non impugnabile, dandone immediatamente
comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri
ed alle parti interessate.
Se la domanda viene accolta, ciascun
membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo
l'ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal
fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso
designa il supplente che
deve sostituire quello ricusato.
Qualora non vi siano membri supplenti
sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà
con un numero ridotto di membri non inferiore però a
due.
In quest'ultimo ed unico caso, le
funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei
Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del
Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente
dopo la riunione in cui viene constatata
l'impossibilita' a funzionare.
ART. 25 – Revocazione
Le decisioni pronunciate in grado di
appello o in unico grado, possono essere impugnate per
revocazione se:
a) sono effetto del dolo di una delle
parti in danno dell'altra;
b) si e' giudicato in base a prove
riconosciute o comunque dichiarate false;
c) dopo la decisione sono stati
trovati uno o più documenti decisivi che la parte non
aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza
maggiore o per fatto dell'altra parte;
d) la decisione e' l'effetto di un
errore di fatto risultanti dagli atti o documenti della
causa.
Vi è tale errore quando la decisione
è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui la
verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è
supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto
nell'altro caso, se il fatto non costituisce un punto
controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare;
e) la decisione è effetto del dolo
del giudice.
Le decisioni per le quali è scaduto
il termine per l'appello possono essere impugnate per
revocazione nei casi di cui alle lettere (a),(b),(c) ed
(e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o
della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti
dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati dal comma
precedente avvengono durante il corso del termine
dell'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno
dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni
da esso.
La revocazione si propone con
citazioni davanti allo stesso Organo che ha pronunciato
la decisione impugnata.
La citazione deve indicare, a pena di
inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove
relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle
lettere (a), (b), (c) ed (e) del primo comma del
presente articolo e del giorno della scoperta o
dell'accertamento del fatto.
Le modalità e i termini di
presentazione della citazione e dello svolgimento del
procedimento sono gli stessi previsti per l'atto oggetto
della decisione impugnata.
Non può essere impugnata per
revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per
revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi
di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
decisione impugnata per revocazione.
ART. 26 – Procedimenti di
fronte al Collegio dei Probiviri
Fatto salvo quanto previsto dal
presente Regolamento in materia di procedimenti
disciplinari, il Collegio dei Probiviri giudica in
seconda e definitiva istanza, sui ricorsi avversi le
decisioni in primo grado del Collegio dei Probiviri
regionale e , in prima ed unica istanza, con esclusiva
competenza, sull'interpretazione e applicazione dello
Statuto e del R.O. e sulla validità delle assemblee e
degli atti in esse compiuti.
I ricorsi devono essere presentati
entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea
mediante raccomandata A/R.
Nel termine di 60 giorni dal
ricevimento, il Collegio dovrà pronunciarsi sulla
questione ad esso sottoposta, comunicando la propria
decisione all'interessato entro 30 giorni dalla sua
adozione, mediante raccomandata A/R.
Copia di ogni ricorso dovrà essere
inviata alla controparte, qualora esista.
ART. 27 – Gruppi Regionali
I Gruppi regionali rappresentano
l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i
rapporti con gli Organi Federali di tale livello. Per i
dilettanti in toto e per i professionisti solo per
ordinaria amministrazione.
I Gruppi regionali devono adottare
uno Statuto e un regolamento organico non contrastanti
con quelli tipo predisposti dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Ogni Gruppo regionale è rappresentato
dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo
Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente
stesso in particolari circostanze.
In quest’ultimo caso la delega dovrà
risultare per iscritto.
I Gruppi Regionali:
a) coordinano l’attività dei Gruppi
Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo
da tramite con la Segreteria nazionale;
b) prendono iniziative per
raggiungere gli obiettivi della Associazione nel
rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo
nazionale e dell’Assemblea;
c) possono chiedere, ai fini della
determinazione di due quinti degli iscritti, la
convocazione dell’Assemblea straordinaria;
d) curano, anche tramite i Gruppi
provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il
versamento delle relative quote alla Segreteria
nazionale;
e) svolgono opera di propaganda anche
tramite i Gruppi provinciali;
f) si adoperano per la costituzione
dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove
non esistono e vigilano sul loro funzionamento;
g) eleggono i propri delegati
all’Assemblea di categoria.
h) possono chiedere l’inserimento
all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza
generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo
regionale rappresentato.
I Presidenti regionali, nei casi in
cui al precedente punto h), possono partecipare, a
proprie spese, alle riunioni del C.D. nazionale senza
diritto di voto potendo solo esprimere il loro parere
sull’argomento che hanno fatto porre all’o.d.g..
I Presidenti dei G.R. costituiscono
il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti
è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente
Nazionale per una riunione congiunta con il CD.
In particolare il Consiglio dei
Presidenti viene consultato su tutti i temi ed
iniziative che possono determinare riflessi
sull’organizzazione a livello regionale.
I Gruppi regionali, anche tramite i
Gruppi provinciali, svolgono funzioni di consulenza nei
confronti degli allenatori abilitati dal Settore Tecnico
F.I.G.C. curando in particolare le pratiche in materia
di assistenza, previdenza e di ricorsi diretti ai vari
Organi previsti dalle Carte Federali.
A tal fine potranno servirsi anche di
consulenti esterni.
In caso di scioglimento il patrimonio
ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno
all’A.I.A.C..
ART. 28 – Contabilità Gruppi
Regionali
Ciascun Gruppo Regionale deve tenere
un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i
movimenti di cassa supportati da idonea documentazione
probatoria delle entrate e delle spese.
L’esercizio finanziario coincide con
quello previsto dallo Statuto Nazionale.
Entro tre mesi dalla chiusura di
detto esercizio il Presidente regionale deve sottoporre
all’approvazione della Assemblea regionale il Conto
Consuntivo dell’esercizio precedente corredato dal
parere del Consiglio Direttivo Regionale e dei Revisori
dei Conti Regionali.
Il Conto Consuntivo, corredato del
parere del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e
del verbale dell’Assemblea, dopo l’esame assembleare
dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale
per l’approvazione unitamente ad una dettagliata
relazione sull’attività svolta.
Qualora il conto consuntivo non sia
approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo
Nazionale ( per il tramite del Collegio dei Revisori dei
Conti Nazionale)
per gravi
irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio
Direttivo regionali decadono immediatamente
dall’incarico ed al loro posto viene nominato un
Commissario Regionale ai sensi dell’art. 28 del presente
Regolamento che provvederà a indire nuove elezioni.
In tal caso essi non potranno essere
rieletti né assumere alcun altro incarico in seno
all’Associazione.
Il Presidente ed i membri del
Consiglio Direttivo regionali che risultino aver
commesso gravi irregolarità contabili, tra cui il
mancato versamento delle quote associative riscosse,
perdono automaticamente la qualità di associato e non
potranno più fare parte dell’A.I.A.C..
Il provvedimento di cui sopra sarà
oggetto di apposita decisione del Consiglio Direttivo
Nazionale e nella stessa seduta verrà nominato il
Commissario Regionale.
La mancata approvazione del Conto
Consuntivo esclude il Gruppo regionale dalla
partecipazione a qualsiasi assemblea.
Qualora i Gruppi provinciali,
interprovinciali o subprovinciali previsti dai singoli
Statuti Regionali abbiano il maneggio di denaro per il
raggiungimento dei loro scopi, anche essi dovranno
tenere un adeguato bilancio.
In ogni caso il controllo sugli atti
di cui al comma precedente compete al Gruppo regionale.
Anche per tali gruppi si applicano le
Norme di decadenza previste (ai commi 7-8-9) del
presente articolo con l’avvertenza che al Consiglio
Nazionale si sostituirà il Consiglio del Gruppo
Regionale.
Ciascun Gruppo previsto dal presente
articolo dovrà tenere anche un inventario dei beni
mobili ed immobili eventualmente di loro proprietà o in
loro possesso a qualsiasi altro titolo che dovrà
risultare da documenti in regola con le norme di Legge,
di Statuto e di Regolamento.
ART. 29 – Commissario
Regionale
Nelle Regioni dove non sia stato
costituito il Gruppo regionale o, pur essendosi
costituito, lo stesso non funzioni in tutto o in parte,
o in caso di decadenza di cui al comma precedente il
Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile
giudizio, nomina un Commissario da scegliersi
preferibilmente tra i propri membri.
Il Commissario entro 180 giorni
dall’incarico provvede alla convocazione dell’Assemblea
degli iscritti al fine di nominare gli Organi.
Il Commissario continuerà a
funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a
quando non si sono costituiti gli Organi Regionali.
ART. 30 – Interruzione di
termini
I termini per ricorrere davanti a
qualsiasi Organo previsti dallo Statuto e dal presente
R.O., possono essere interrotti se la parte fa pervenire
all'Organo da adire telegramma contenente l'indicazione
dell'atto che si intende sottoporre a giudizio e i
motivi del ricorso anche in maniera succinta, entro il
termine previsto per adire l'Organo.
I nuovi termini decorreranno dal
giorno in cui è inviato il telegramma o, qualora il
ricorso non possa essere presentato nei termini a causa
del mancato invio di documenti rilevanti ai fini del
giudizio, dal momento in cui tali
documenti pervengono all'interessato,
sempre che dimostri che ciò dipenda dalla volontà di
altra parte.
ART. 31 – Centro studi
Al centro studi è preposto un
Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo.
Il centro studi si articola, secondo
l’indirizzo del C.D., in Sezioni alle quali viene
preposto un Coordinatore.
Il Responsabile del Centro Studi si
adopera per la elaborazione di studi, ricerche e
consulenze sulle varie materie individuate dal C.D. e su
quelle che riterrà, sentiti anche i coordinatori delle
Sezioni, meritevoli di studio nell’interesse
dell’A.I.A.C..
In particolare:
1) coordina e indirizza l’attività
delle Sezioni;
2) propone al Consiglio Direttivo i
nominativi dei componenti le Sezioni e dei relativi
Coordinatori;
3) convoca, tramite la Segreteria
Nazionale, le Sezioni, anche in seduta plenaria, sia su
richiesta dei rispettivi Coordinatori sia per propria
iniziativa. Alla riunione delle Sezioni è
obbligatoriamente invitato;
4) partecipa, anche con il
Coordinatore interessato, alle riunioni degli Organi
sociali e alle assemblee qualora nelle stesse si
trattino argomenti che siano stati oggetto di studio da
parte del Centro;
5) propone al C.D. la nomina di
eventuali consulenti esterni qualora si renda necessario
per la elaborazione degli studi sentito il Coordinatore
della Sezione eventualmente interessata;
6) propone al C.D. la creazione di
nuove Sezioni;
7) riferisce al Presidente
sull’attività del Centro studi.
I Coordinatori delle Sezioni hanno il
compito di coordinare l’attività della Sezione di
concerto con il Responsabile del Centro Studi
promuovendo riunioni della Sezione a cui sono premessi
con la trattazione di qualsiasi argomento di competenza.
ARTICOL0 32 – Nazionale
Allenatori
All’interno dell’ Associazione
Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è
costituita l’organizzazione della squadra denominata
”Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di
promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.
Per il raggiungimento di tali scopi
si propone la partecipazione a gare incontri ed altre
manifestazioni con particolare riguardo a quelle
concernenti l’attività calcistica.
La nazionale Italiana allenatori di
calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette
dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.
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