A.I.A.C.

 GRUPPO PROVINCIALE DI MESSINA

 

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AIAC Messina - Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo provinciale di Messina

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STATUTO
REGOLAMENTO ORGANICO
ORGANIGRAMMA
ALLENATORI ASSOCIATI
ALLENATORI ABILITATI
INFORMAZIONI UTILI

 STATUTO PROVINCIALE

 

Art. 1 Costituzioni e scopi

1 - E’ costituito nella Provincia di Messina il Gruppo Provinciale  che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore bianco, rosso, e verde, dentro tre cerchi di colore bianco azzurro. La sede è in Messina c/o Comitato Provinciale della FIGC.LND.

 

Art. 2 Scopi

1 - L’A.I.A.C., per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio; la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare  attenzione alla questione giovanile.

2 - Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costruire da costruire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio, promovendo iniziative utili per la categoria e per gli interessi generali del calcio, in particolare la formazione, l’aggiornamento, l’educazione ai valori dello sport, partecipando attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana.

 

Art. 3 Associati

1 - Possono associarsi al Gruppo Provinciale, mediante il pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico che abbiano la residenza nella provincia di Messina.

2 - L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, dello Statuto Regionale, e dello Statuto Nazionale ed al Regolamento applicativo.

3 - Si perde la qualifica di associato per morosità, dimissioni ed indegnità in seguito ad indagine e pronuncia definitiva dei competenti Organi statutari.

 

Art. 4 Organi del gruppo provinciale

1 - Sono organi del gruppo provinciale:

            a) l’assemblea generale;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

2 - E’ motivo di immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi, la mancata iscrizione all’A.I.A.C

 

Art. 5 Assemblea generale provinciale

1 - L’Assemblea generale regionale è costituita dagli allenatori iscritti al Gruppo in regola con il pagamento delle quote sociali.

2 - Per il computo degli iscritti, ai fini del comma 1, faranno fede le iscrizioni comunicate alla segreteria nazionale al 31 Ottobre dell’anno precedente.

3 - Possono essere nominati delegati gli allenatori che siano in regola con l’iscrizione all’A.I.A.C. al momento della loro nomina.

4 - L’assemblea generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.

5 - Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli associati di cui al comma 2.

6 - La convocazione delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 15 giorni prima dell’assemblea con lettera raccomandata in cui saranno precisati luogo, data, ora e l’ordine del giorno

7 - Le assemblee saranno presiedute da un associato del gruppo siculo nominato in apertura di seduta.

8 - Funge da segretario, quello del Gruppo o in sua assenza o impedimento un associato  nominato dall’assemblea in apertura di seduta.

9 - Le assemblee risultano validamente costituite qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti.

10 - Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

11 - Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea.

 

Art. 6 Attribuzioni dell’assemblea generale

1 - L’assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.

2 -           Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

a)       l’esame della gestione sociale;

b)       l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c)       l’elezione degli organi sociali;

d)       la modifica dello Statuto;

e)       la nomina dei delegati provinciali;

f)        la sede del Gruppo;

 

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

 

1 - Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art.8 e da n° sei consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto.

2 - Possono essere eletti consiglieri gli associati che siano in regola con l’iscrizione A.I.A.C alla fine del mese precedente quello in cui si terrà l’assemblea elettiva,  e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni 1 negli ultimi 5 anni.

3 - L’ assemblea, ad inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri, che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

4 - Ciascun associato potrà esprimere preferenze pari a due terzi (con arrotondamento all’intero superiore) dei componenti da eleggere.

5 - Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6 - A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e, in caso di ulteriore parità, più anziano di età.

7 - In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.

 

 

Art. 8 Elezioni del Presidente

1- Può essere eletto Presidente qualsiasi associato in regola con il pagamento delle quote sociali, e che non abbia   riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni.

2 - Le candidature devono essere presentate al Gruppo  provinciale non più tardi dei 7 giorni precedenti l’assemblea.

3 - La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.

4 - Risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti.

5 - In caso  di parità di voti si procederà a tre successive votazioni, sempre a scrutinio segreto, fra i candidati in parità, sino a quando uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza di cui al comma 4.

6 - L’assemblea potrà decidere all’elezione  del Presidente per acclamazione.

7 - In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vice Presidente.

 

Art. 9 Attribuzioni del Presidente

1- Il Presidente rappresenta il Gruppo  a tutti gli effetti  e:

a)       convoca l’assemblea Generale;

b)       convoca e presiede il Consiglio direttivo;

c)       coordina l’attività di tutti gli organi del Gruppo;

d)       da pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;

e)       redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;

f)        pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;

g)       convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico;

2- Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli ratificare alla prima  riunione del Consiglio direttivo;

3 - In caso di mancata ratifica, il Presidente decade.

4 - In caso di impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.

 

Art. 10 Attribuzione del Consiglio Direttivo 

1 - Il Consiglio Direttivo:

a)       è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del gruppo;

b)       si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;

c)       si incarica di far rispettare lo statuto nazionale e quello regionale.

2 - Può fissare, anno per anno, una quota associativa supplementare di esclusiva competenza del Gruppo provinciale.

3 - E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - Nomina un vice presidente, e un segretario, che può scegliersi anche al dì fuori dei componenti del consiglio medesimo.

 

Art. 11 Il Segretario

1 - Il segretario coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo  svolgendo anche funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione comprese le operazioni bancarie ed il prelievo di qualsiasi forma di fondi liquidi del Gruppo nonché il rilascio di quietanze e ricevute.

 

Art. 12  Durata delle cariche sociali

1 - Gli organi sociali rimangono in carica un numero di anni pari a quello degli organi nazionali.

 

 

Art. 13 Esercizio finanziario e le entrate

1 - Le entrate del Gruppo sono costituite:

a)       dalla percentuale spettante sulle quote associative;

b)       dalla quota, interamente spettante al Gruppo, fissata dall’Assemblea;

c)       da ogni altra entrata straordinaria.

2 - L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 

Art.14 Relazione morale e finanziaria

1 - Il consiglio direttivo redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio.

2 - A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.

 

Art. 15 Norma di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Statuti Nazionale e Regionale e del regolamento nazionale, e successivamente, del diritto ordinario in quanto applicabile.

 

 

 

                                                              IL  PRESIDENTE

                                                              F.to  Lorenzo Alacqua